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martedì 19 Marzo 2024
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I professionisti possono chiedere all’Ordine l’emissione di un parere di congruità

Il 26 maggio scorso nella sala Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, si è tenuto un convegno dal titolo: “Equo compenso, dignità e professionalità dell’avvocato”, organizzato e moderato da Maria Antonietta Papadia, consigliere dell’Ordine Avvocati Bari. Tra i temi trattati, vi è il “nuovo parere congruità ex art. 7 L. 49/2023”.

Il Coa Bari ha istituito una commissione di studio in materia di equo compenso composta da 17 consiglieri su 25 che, oltre a valutare preventivamente i bandi per le short list, proprio in questo ultimo periodo, ha posto la propria attenzione sulla Legge 49/2023, con particolare riferimento all’art. 7 avente ad oggetto il cosiddetto “nuovo parere di congruità”. Possono essere individuati due diverse istanze che gli Avvocati possono rivolgere al proprio Ordine professionale: quello di cui all’articolo 13, comma 9 (in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata); quello di cui all’articolo 29 comma 1 lett. L (il Consiglio dell’ordine degli Avvocati dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti).

Trattasi del medesimo parare di congruità con l’unica differenza che il primo viene eventualmente emesso solo in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione. L’istanza rivolta all’Ordine per il rilascio del parere può essere accolta solo in assenza di accordo scritto di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente ex art. 2233 c.c. Entrambi i pareri previsti dagli articoli 13 e 29 dell’attuale Legge Forense non differiscono per la portata dell’intervento richiesto al Consiglio. Il parere di congruità può essere qualificato come un atto che mira a tutelare sia gli interessi degli iscritti e la dignità della professione, ma anche gli interessi degli stessi privati. Con l’entrata in vigore della legge sull’equo compenso, L. n.49/2023, è stato introdotto un nuovo parare di congruità, così come disciplinato dall’art. 7 della stessa legge. La novità più importante è che tale atto stragiudiziale di natura amministrativa può acquisire efficacia di titolo esecutivo, sia per i compensi che per le spese sostenute.

Da un punto di vista pratico, l’avvocato potrà richiedere l’emissione di un parere di congruità al proprio Ordine di appartenenza che, uno volta emesso, verrà notificato a cura dell’Avvocato stesso alla controparte e, in caso di mancata opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica da proporsi nelle forme e nei termini di cui all’articolo 281 undecies cpc, il parere diverrà titolo esecutivo e l’Avvocato potrà avviare subito l’esecuzione forzata. Nel silenzio della norma (art.7 L.49/2023), possiamo sostenere che la competenza ad emettere il parare di congruità sia dell’ordine professionale di appartenenza, trovando conferma nell’art. 29, comma 1, della legge professionale forense; possiamo escludere la competenza del “foro del consumatore”, trattandosi di atto stragiudiziale amministrativo, visto l’esplicito richiamo alla L.241/1990. Trascorso il termine di 40 giorni senza l’opposizione, non vi è necessità dell’apposizione della formula esecutiva, atteso che tale titolo esecutivo rientra fra quelli di cui all’art. 474, comma 2, n. 1 c.p.c. (provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva). Ai fini dell’opposizione rimangono fermi i normali criteri di competenza di cui al codice di rito. Molti Ordini orofessionali compreso quello di Bari, a pochi giorni dall’entrata in vigore della Legge, si sono posti il dubbio circa la portata di questo “nuovo parere di congruità”: sostituisce quelli di cui alla Legge Professionale con efficacia erga omnes, oppure si aggiunge agli stessi con efficacia limitata all’ambito di applicazione della L. 49/2023, come individuata dall’art. 2? Nel corso del convegno sono emerse entrambe le tesi, con evidenti interpretazioni opposte. A tal proposito, almeno in questa prima fase di applicazione, rimane ferma la possibilità di richiedere sia il parere di congruità ex artt. 13 o 29 Legge professionale, che quello ex art. 7 legge Equo Compenso, proprio a seconda del relativo ambito di applicazione. Concludendo, al fine di fugare ogni dubbio, la commissione Equo Compenso del Coa Bari ha formulato un interpello al Consiglio nazionale forense, il cui esito verrà pubblicato per rendere tutti i chiarimenti agli iscritti.

Francescopaolo Ranieri è consigliere dell’ordine degli avvocati di Bari

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