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lunedì 30 Settembre 2024
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Aziende, così la riforma dei tributi agevola il passaggio generazionale

Si ampliano le ipotesi di esenzione dal pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni nel caso di passaggio generazionale dell’impresa. La recente riforma sui tributi indiretti, ha introdotto alcune modifiche che confermano la legittimità di quanto già avveniva in passato. D’ora in poi sarà più facile pianificare il passaggio generazionale, anche in termini di risparmio economico. La disciplina di riferimento, ad opera del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri del 7 agosto scorso e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha fatto chiarezza sulle regole e condizioni che devono essere soddisfatte per il trasferimento di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni in esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni.

Holding e immobiliare

Nello specifico, la riforma distingue, in maniera più nitida rispetto al passato, i requisiti per beneficiare della suddetta agevolazione a seconda che si tratti di trasferimenti di partecipazioni in società di capitali e di azienda. È ora previsto che l’esenzione sia subordinata, nel primo caso, solo al mantenimento del controllo, mentre, nel secondo, alla continuazione dell’attività di impresa. Pertanto, la riforma agevola anche i trasferimenti di partecipazioni delle società che svolgono funzioni di gestione patrimoniale di beni immobili, mobili o partecipazioni. Si tratta delle holding pure e società immobiliari, alle quali l’Agenzia delle entrate, sulla base della vecchia normativa, negava l’applicabilità dell’agevolazione in esame in quanto ritenute società “senza impresa”. La riforma consente poi di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni anche nel caso di trasferimento di una partecipazione di minoranza a soggetti che già detengono il controllo nella società trasferita. Sulla base della precedente normativa, invece, l’Agenzia delle entrate sosteneva che l’esenzione in parola potesse essere riconosciuta solo in caso di trasferimento che permettesse al beneficiario (socio di minoranza) di ottenere il controllo della società trasferita.

Società estere

La riforma conferma altresì l’applicabilità dell’agevolazione ai trasferimenti di partecipazioni in società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea, allo Spazio economico europeo o che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, purché alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote e azioni di soggetti residenti. Infine, si consideri che le ragioni che portano alla scelta dell’operazione ritenuta più appropriata al caso di specie non sono mai solo di natura fiscale, vista l’estrema delicatezza del passaggio generazionale dal punto di vista personale, familiare e imprenditoriale. Tuttavia, è evidente che la variabile fiscale deve essere considerata all’interno delle ragioni che possono condurre ad una precisa scelta, onde evitare di gravare di un peso fiscale eccessivo la successione imprenditoriale. Sotto tale profilo, quindi, la riforma va accolta con assoluto favore in quanto agevola il lavoro di quei professionisti che intervengono nelle operazioni di passaggio generazionale dell’impresa.

Angelo Ginex è avvocato e family officer

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