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sabato 27 Luglio 2024
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Dopo lo scandalo dei panettoni, il “decreto Ferragni” colma il vuoto normativo

Con il via libera del Consiglio dei ministri è stato approvato all’unanimità, il 25 gennaio scorso, il disegno di legge contenente “Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti”, che dovrà garantire trasparenza nelle campagne benefiche legate a prodotti commerciali, disciplinando la pubblicità e tutte le pratiche commerciali connesse e volte alla promozione, vendita e fornitura di prodotti ai consumatori, adottate dai produttori e dai professionisti (con riferimento agli “influencer”).

Come noto, si tratta di un provvedimento seguente ai casi legati ai presunti illeciti dell’imprenditrice digitale (influencer) Chiara Ferragni, improvvisamente travolta dalle accuse di truffa aggravata nei confronti dei suoi utenti nella vendita di alcuni prodotti. Ci si riferisce al “Pandorogate” che ha visto coinvolta nel caso anche la Società Balocco per attività benefica ingannevole, ma non solo; infatti, i controlli hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Milano, con la medesima ipotesi di truffa aggravata, anche per la vicenda legata alle uova di Pasqua Dolci Preziosi e alla bambola Trudi, e sono in corso quelli sulla collaborazione della Ferragni con la marca di biscotti Oreo.

Dopo lo scoppio dello scandalo sulla questione, in attesa che sul caso indaghi la Magistratura, il Governo ha deciso di premere l’acceleratore e chiarire il quadro normativo su fattispecie di questo tipo, nello specifico, per il ruolo di influencer, approvando il ddl beneficenza, ribattezzato (come non poteva) “Decreto Ferragni”, colmando così un vuoto legislativo.

In attesa che il decreto venga votato dal Parlamento e poi entri in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel dettaglio, si riporta un’analisi dei nuovi obblighi in caso di iniziative benefiche.

Il Ddl regolerà d’ora in avanti, la messa in commercio dei prodotti i cui proventi siano destinati a iniziative benefiche, al fine di richiedere informazioni chiare e trasparenti in proposito. Non rientrano nel campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme in questo caso le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento, nonché le attività svolte dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.

Ciò significa che i produttori di beni e i professionisti che commercializzano e promuovono i prodotti dovranno indicare sulle confezioni, anche tramite adesivi, alcune informazioni specifiche tra cui il destinatario dei fondi, lo scopo della campagna e l’importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato, ovvero il valore percentuale di ogni singolo prodotto.

Solo così il consumatore finale potrà conoscere con chiarezza e precisione quale parte del ricavato sarà destinato ad iniziative benefiche.

Nel Ddl è altresì previsto che, prima di intraprendere l’attività commerciale, sia i produttori che gli eventuali professionisti/influencer coinvolti dovranno comunicare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) l’intenzione di organizzare una determinata attività promozionale e il lasso di tempo entro cui sarà trasferito l’importo all’ente beneficiario. Il testo approvato disciplina anche i termini entro cui i soggetti coinvolti nell’iniziativa benefica dovranno trasferire la somma pattuita; in particolare, dalla data segnalata i soggetti avranno tre mesi per effettuare il versamento dell’importo da devolvere in beneficenza.

L’operato dei produttori e degli influencer sarà vigilato dall’Antitrust, che irrogherà le relative sanzioni e sarà l’Ente destinatario delle comunicazioni, preventiva ed ex-post, con la possibilità in tal modo di verificare facilmente la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente versato dagli operatori. L’Agcm sarà incaricata di pubblicare le sanzioni sui siti istituzionali, informando i consumatori sull’affidabilità dei soggetti coinvolti. Le sanzioni previste per i produttori ed i professionisti che omettano di indicare le informazioni necessarie sulla confezione del prodotto commercializzato, oscilleranno da 5 a 50 mila euro, di cui il 50% dovrà essere devoluto in beneficenza. In caso di reiterazione della pratica scorretta, la norma prevede la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra un mese e un anno.

Non si è fatto attendere il commento della stessa influencer, Chiara Ferragni, che si è detta «lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo», evitando il rischio che «d’ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per paura di essere accusato di commettere un’attività illecita».

Camilla Fino – Ciani Partners

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