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mercoledì 15 Maggio 2024
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Fare rientrare i capitali dall’estero e metterli a disposizione del Paese

S’inseguono rumors insistenti su una nuova edizione (sarebbe la III) della voluntary disclosure (Vd) ovvero la regolarizzazione dei patrimoni detenuti oltreconfine e mai dichiarati al fisco italiano, inaugurata a più riprese dal Governo Renzi. Difatti, la voluntary disclosure, in base a queste voci entrerebbe nell’agenda di Fratelli d’Italia. Si vuole favorire il riassorbimento delle evasioni patrimonializzate, riallocate offshore, tassate con aliquote piene ora per allora, con l’esclusione delle sanzioni ammnistrative tributarie, quelle fiscali ed extrafiscali ovvero da riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio. La regolarizzazione de qua, dovrebbe estendersi al contante, la cui cifra monstre (150/200 miliardi di Euro) – genera in senso circolare altro contante – impone un suo reimpiego nell’economia legale previo pagamento di tutti i tributi evasi. Per il contante, cosi bonificato, affrancato e dunque “tassato”, si potrebbe pensare ad un percorso di emersione non liberalizzato ovvero guidato, vigilato dalle istituzioni finanziarie, con un vincolo sull’evasore di sottoscrizione dei titoli di Stato o alternativamente emessi dalle Pmi (defiscalizzati, quest’ultimi in regime di Pir) ed un collaterale obbligo di mantenimento dello strumento finanziario per almeno cinque anni. L’idea di far “scendere” in senso verticale la liquidità emersa, regolarizzata e metterla a servizio del sistema Paese.

La discolosure bonifica i ratei fiscali dovuti sui patrimoni esportati, costituiti o generati all’estero, con una loro “tax” piena in regime analitico (la VD non è uno scudo fiscale) senza oneri sanzionatori. Dunque, un rispristino tardivo delle regole tributarie violate su quelle utilità mai dichiarate nell’ultimo quinquennio/decennio. Invero, il raddoppio dei termini del controllo fiscale (10 anni) è stato escluso dal Governo Renzi per le evasioni black list non costituenti reato fiscale. Il riferimento è, alla disapplicazione della norma extrafiscale (metasanzionatoria) di cui all’art. 12 comma 2-bis del dl 78/09, sia pure al verificarsi di ultronee condizioni comportamentali del contribuente.

Ancora la previsione con il Governo Renzi anche di una voluntary nazionale – potrebbe essere condivisa dal nuovo governo – per l’evasione domestica, una sorta di ravvedimento speciale rinforzato, consentiva ai “gruppi” di bonificare l‘evasione endosocietaria, ovunque localizzata. Pertanto, fondi neri, generati da sovrafatturazione o da sottofatturazioni, nella disponibilità ultima dei soci magari all’estero potevano essere regolarizzati con i benefit da voluntary. Per tale via, tutta la filiera, v. verticalizzazione dell’evasione endosocietaria nel coordinamento socio/società, poteva essere definita: una scelta multilaterale, condivisa che declina dall’alto verso il basso ovvero dal socio più apicale fino alle sue partecipate, anche estere a rischio di esterovestizione. Una visione plurisoggettiva, coordinata dell’evasione da voluntary, che consentirà a questi attori delle fattispecie multilaterali, v. società, quelle più apicali holding, sub holding e soci persone fisiche, di definire la propria fiscalità su queste utilità non dichiarate.

Rileveranno nella Vd i redditi che servirono a precostituire la provvista estera e solo se tali redditi; recte provvista (ha finanziato tali acquisti monitorati) sono stati prodotti in un’annualità ancora accertabile.

Si potranno regolarizzare le seguenti attività patrimoniali statiche ovvero immobili, titoli, polizze, barche, trust, fondazioni ossia tutti i vincoli, istituti apparenti da interposizione fittizie attraverso cui celare tali attività detenute indirettamente attraverso di essi, se la loro generazione sull’estero ossia la loro costituzione presuntivamente è avvenuta o ritenuta avvenuta con proventi di evasione. Se il possesso è ultraquiquennale non verrà “tax” ex sè quell’asset, diversamente rileveranno gli incrementi ovvero le rendite conseguite su quelle attività in questi ultimi 5 anni. La Vd anche per una destrutturazione delle polizze, dei trust fittiziamente interposti, delle società conduit, strutture leggere ovvero inesistenti, per dichiarare gli attivi sottostanti.

Tax analitica ora per allora in disclosure anche sulle rendite finanziarie gravate di prelievi proporzionali non progressivi, con possibilità di utilizzare le minusvalenze, scomputare i tax credit subiti all’estero. Una disclosure sui dividendi di attività finanziarie di soci per imponibili di società: un utilizzo della disclosure del socio sui dividendi riallocati all’estero per non tax le società da essi partecipate non residenti. Una disclosure su questi dividendi non dichiarati, i quali se provengono società black list saranno tax integralmente non applicandosi il regime di esclusione parziale. Discolosure su cedole di titoli obbligazionari italiani o esteri detenuti all’estero, i relativi flussi reddituali non veicolano attraverso intermediari residenti, v. fiduciarie residenti, nel qual caso non opera l’esonero dal quadro dichiarativo Rw. La regolarizzazione di quelle cedole con prelievi proporzionali e non progressivi, lo stesso dicasi, per i fondi e le polizze tax non accentrate su un intermediario residente per quali permane obbligo rw e tax in disclosure con prelievi proporzionali. Ancora una disclosure su immobili locati deduzioni forfettarie del 15% sui fitti omessi tax ora per allora in dichiarazione autodenuncia servente la disclosure.

Fabio Ciani è Tributarista in Milano

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