Home Diritto & Economia L’assegno di mantenimento prosciugato dalle tasse

L’assegno di mantenimento prosciugato dalle tasse

Non molta attenzione viene prestata dagli operatori del diritto tutti, all’atto della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge debole, alla circostanza che quest’ultimo sull’assegno dovrà versare le relative tasse.

Tasse che dovrà versare nella misura in cui esso venga effettivamente percepito e non anche nei casi in cui, pur esistendo il relativo provvedimento, esso rimanga ineseguito totalmente o parzialmente.

L’assegno mensile corrisposto all’ex coniuge in seguito alla separazione deve essere denunciato in buona sostanza secondo il principio di cassa.

Il mantenimento è equiparato ad un reddito da lavoro e come tale soggetto alla relativa tassazione.

E’ giusto e logico che l’assegno di mantenimento, che si somma ad eventuali redditi del coniuge, venga tassato!

Ma sarebbe altrettanto giusto che, al momento in cui in sede giudiziaria od in sede consensuale viene quantificata / concertata una certa somma, si tenga conto, perlomeno in astratto, che quella somma dovrà essere soggetta ad una tassazione.

Andrà valutato adeguatamente, quindi, che il beneficiario vedrà ridotta di un “tot”- perlomeno in misura non inferiore al 23% per redditi fino a 15.000,00 e fino a 43% per redditi superiori a 75.000,000- la cifra netta della quale potrà disporre per le proprie esigenze!

Questa circostanza, ancora meno di quella che se il beneficiario deve pagare le relative tasse l’obbligato beneficerà della relativa detraibilità dell’assegno di mantenimento del coniuge (non detraibile, invece, l’assegno di mantenimento per i figli), poco viene calcolata dai Tribunali.

Spesso e volentieri il beneficiario si troverà a fare i conti con la tassazione solo al momento del passaggio “delle carte” al proprio consulente fiscale!

Sarebbe, invece opportuno nelle decisioni di merito tenere sempre e comunque in debita considerazione sia dell’incidenza fiscale che grava sul coniuge beneficiario sia del risparmio fiscale di cui beneficia il coniuge obbligato che può dedurre tale importo dal reddito imponibile ex art. 10, comma 1, lett. c) T.U.I.R.

In tema di imposte dirette la norma prevede la deducibilità “dell’assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all’altro in conseguenza di separazione legale ed effettiva-non sono stati rari i casi di separazioni fittizie fatte per il solo scopo di beneficiare dello sgravio fiscale- nella misura risultante dal provvedimento dell’autorità giudiziaria o dall’accordo di separazione…

Ma è interessante anche sapere sono totalmente detraibili “i ratei del mutuo sull’abitazione (intestata o cointestata all’altro coniuge) pagati da un coniuge in ottemperanza di un patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal Tribunale, ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge debole. Tale patto deve però sostituire in toto l’assegno di mantenimento e non solo integrarlo” (Cass. 5984/2021).

In sede Presidenziale (e successivamente in fase di definizione del processo), allorquando viene fissato l’assegno provvisorio di mantenimento, pare darsi rilievo alle dichiarazioni fiscali (730 e Cud depositati dai coniugi), nonché alle buste paga ed alle rendite mobiliari od immobiliari, ma non altrettanto alla detrazione goduta dall’obbligato ed alla tassazione cui andrà soggetto il beneficiario.

Il Tribunale Milano, ma anche il nostro Tribunale di Bari, si è mostrato sensibile all’argomento già da diversi anni, mettendo in rilievo il principio che, “sebbene il giudice non possa fissare l’importo dell’assegno in favore del coniuge “al netto” (non essendo prevedibile e/o quantificabile in anticipo la tassazione cui sarà soggetto l’assegno, in quanto variabile in base alle circostanze concrete), in astratto dovrà tenere conto del prelievo fiscale cui il beneficiario sarà soggetto per l’assegno determinando.Così come occorrerà valutare la parallela detrazione fiscale della quale beneficerà il coniuge obbligato. (Ordinanza pilota 28 gennaio 2016, Est. Buffone).
Meglio fare i conti in tasca prima che prendere dosi di digestivo dopo!

Cinzia Petitti è avvocato e direttore della rivista Diritto&Famiglia

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version