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Posso non pagare in tutto o in parte l’assegno di mantenimento se ho un credito nei confronti del coniuge?

L'avvocata Cinzia Petitti (foto di Dina Peragine)

Con la sentenza n.713/2022 il Tribunale di Parma ha affrontato un tema molto delicato, quello della compensabilità tra l’assegno di mantenimento ed altre voci di dare/avere tra coniugi o genitori. La compensabilità può riguardare l’assegno di mantenimento per i figli oppure l’assegno di mantenimento per il coniuge. Non di rado, infatti, ci si pone il problema. C’è, poi,  chi autonomamente effettua la compensazione senza nemmeno riflettere.

Quando ci sono dei crediti che, per esempio, un genitore non collocatario abbia nei confronti dell’altro per ratei di mutuo o per anticipazioni fatte per spese straordinarie figli (questo è l’aspetto più interessante),  non pochi  effettuano compensazioni  automaticamente con l’assegno mensile.

Per esempio  un genitore che ha anticipato per spese odontoiatriche €1000,00, agendo in autotutela,  può sentirsi in diritto di operare una compensazione  sull’assegno di mantenimento (figli e/o moglie), decurtando in un’unica soluzione l’intera  quota parte dell’altro genitore oppure capoticamente compensando ratealmente la cifra di mese in mese. Un’altra forma di compensazione che sovente viene effettuata, ma anche in questo caso non sempre correttamente, come si dirà, è per il recupero di  altre  voci di credito tra i coniugi, per esempio il rateo di  mutuo ipotecario  anticipato. Il Tribunale di Parma ha chiarito che non può compensarsi l’assegno di mantenimento con altre voci di credito perché esso ha natura alimentare.

Ha  quindi condannato il coniuge che aveva pagato solo parzialmente l’assegno di mantenimento adducendo la compensabilità con voci di credito pregresse accumulate nei confronti dell’altro. Il comportamento è stato considerato illegittimo ed il Tribunale ha colto l’occasione per chiarire che l’obbligato al mantenimento, anche se creditore per altre voci di spesa pure attinenti ai figli,   può essere attinto da precetto ed esecuzione e non può fare valere in sede  di opposizione il controcredito. Il mantenimento ordinario  nemmeno è compensabile, quindi, con le voci di spesa straordinarie per i figli!

Lo ha chiarito la Cassazione in molti suoi arresti e lo ha chiarito anche il Tribunale di Parma. Però attenzione ci sono dei casi in cui, invece, i Tribunali la compensazione l’ ammettono. La Cassazione in alcuni arresti  ha dichiarato la piena compensabilità tra voci di credito ed assegno di mantenimento, con particolare riferimento ad assegni  coniuge di importo elevato.

Un assegno di mantenimento di €1000/1500 al mese non si può dichiarare che abbia natura alimentare.

Esso, invero,  copre esigenze che vanno aldilà della natura alimentare. Anche quando, per esempio, l’assegno di mantenimento ha natura compensativa, in quanto riconosciuto in favore di un coniuge, magari beneficiario di un reddito da lavoro, per compensare la sproporzione con il reddito dell’altro (assegni sempre più rari di questi tempi), la compensazione è applicabile. Se per esempio il coniuge ha una voce di credito perché ha pagato per l’altro la rata di mutuo piuttosto che la rata della macchina, qualche altro finanziamento od altre voci di spesa figli può benissimo compensare con l’importo del mantenimento. Ovviamente non integralmente in un’ unica soluzione, erodendo l’intero assegno mensile, ma ratealmente si ritiene debba darsi una risposta positiva.

Il problema dell’ applicabilità al diritto di famiglia della compensazione, istituto giuridico esistente, è evidente. Se da un lato è certo che l’assegno di mantenimento debba essere corrisposto puntualmente  altrimenti può azionato il titolo esecutivo con azioni di pignoramento conseguenti, dall’altro v’è pure l’esigenza di tutelare il diritto di credito del coniuge o genitore, obbligato al mantenimento, per  altre fonti di credito. Il soggetto creditore, se fosse sempre e comunque esclusa la compensazione,  dovrebbe precostituirsi un titolo esecutivo con richiesta di un decreto ingiuntivo davanti al  Giudice di Pace od al Tribunale competente per valore e solo dopo  azionare quel titolo contro il coniuge. Quest’ultimo tuttavia potrebbe non pagare  e continuare a rimanere debitore perché il suo assegno di mantenimento non può essere compensato. E non ci sono altri beni da potere aggredire ed il debito rimarrebbe impagato.

Occorrerebbe trovare una via di mezzo, come in diversi provvedimenti giudiziari, tra compensabilità e non compensabilità a seconda dei casi per tutelare l’interesse sia alimentare dei coniugi e dei figli sia il diritto di credito dell’altra parte che magari ha anticipato somme esose  erodendo il proprio stipendio.  

Cinzia Petitti, avvocata e direttrice della rivista www.Diritto&Famiglia.it

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