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sabato 27 Luglio 2024
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Preside e liceale vittime di voyeurismo. Love story?

Da diversi giorni, si parla di una presunta relazione sentimentale tra una preside di un liceo romano ed uno studente di 19 anni. La presunta love story tra i due, entrambi maggiorenni e consenzienti, è diventata immediatamente l’oggetto del voyeurismo nazionale, con tanto di rivelazioni di chat private non ancora messe agli atti di un procedimento, pettegolezzi e indiscrezioni che trapelano da non si sa dove. La vicenda è ancora all’inizio, non c’è una indagine in Procura, non ci sarebbe neanche un reato da perseguire. Eppure il processo mediatico è già partito e sembra già aver individuato un colpevole. In fondo questo è il Paese dove interessa più quello che accade nei tribunali mediatici che quello che avviene nei Tribunali della Repubblica Italiana. Lo si è visto fin dal caso Tortora, «il più grande esempio di macelleria giudiziaria all’ingrosso del nostro Paese», come lo definì Giorgio Bocca; per poi proseguire con Tangentopoli, Novi Ligure, il caso Cogne, l’omicidio di Meredith Kercher con Amanda Knox e Raffaele Sollecito, il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, il delitto di Sarah Scazzi con tutti i suoi protagonisti, tra cui l’arcinoto Zio Michele; solo per citarne alcuni. È noto come il processo mediatico, o più propriamente il “non processo” dell’opinione pubblica, ha portato negli anni ad un sistema giudiziario parallelo a quello della giustizia penale ordinaria. Il rapporto fra informazione giudiziaria e giustizia penale, pur costellato da una serie di interventi normativi, rimane complesso e pieno di contraddizioni interne. Il nucleo centrale è l’esistenza di diritti contrapposti. Il diritto di cronaca giudiziaria, da un lato, che costituisce un diritto fondamentale per un paese democratico e che concorre a realizzare il principio di pubblicità su cui il nostro processo penale si fonda. Dall’atro, i diversi diritti (vita privata, riservatezza, presunzione di innocenza) che fanno capo a chi subisce il processo mediatico, oltre alle più generali esigenze di imparzialità del giudice e di attendibilità dei testimoni. L’equilibrio tra questi diritti è molto sottile e precipita quando il processo mediatico si sovrappone o addirittura supera il processo penale, con effetti dannosi per l’indagato e per l’accertamento della verità nelle aule di giustizia. Eppure le leggi ci sono. Esistono nel nostro ordinamento una serie di norme processuali, penali, civili, deontologiche, dirette a tutelare quegli interessi. Dall’art. 27 della Costituzione sulla presunzione di innocenza, ai reati previsti dagli artt. 326, 379-bis e 684 del codice penale sulla pubblicazione di atti del procedimento penale, agli artt. 114 e 329 del codice di procedura penale, fino ad arrivare alla normativa sulla privacy. L’apparato normativo risulta però sostanzialmente privo di effettività. La scarsa applicazione di questi rimedi ha difatti mostrato una diffusa tolleranza della violazione degli obblighi di segretezza in fase di indagini o dei divieti di pubblicazione.

In questo contesto è intervenuto il decreto legislativo sulla presunzione di innocenza, n. 188/2021, che potrebbe far calare il sipario sulle indagini spettacolo, cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Il nuovo decreto ha lo scopo di tutelare l’indagato o imputato, riconoscendo il diritto a non subire la spettacolarizzazione dell’indagine prevedendo il divieto per le autorità pubbliche di indicare come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata in via irrevocabile, nonché un diritto di rettifica in capo all’interessato. Il provvedimento, pur tuttavia, ha dettato le regole di comportamento per l’Autorità pubblica e ha lasciato piena libertà agli organi di stampa. Sarebbe, pertanto, legittimo pretendere che anche la cronaca giudiziaria si attenga al rigoroso rispetto della presunzione di innocenza, senza con ciò restringere il necessario e fondamentale diritto all’informazione, di cui anche la giustizia si alimenta.

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