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domenica 13 Ottobre 2024
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Più vicino l’inceneritore NewO a Modugno: bocciato il ricorso degli ambientalisti

Nuovo via libera alla realizzazione dell’inceneritore nel territorio di Modugno. Con un’ordinanza delle sezioni unite civili, decisa l’11 giugno scorso e depositata nelle ultime ore, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comitato No Inceneritore, dichiarandolo inammissibile.

La decisione

I nove magistrati, presieduti da Pasquale D’Ascola, hanno respinto il ricorso del Comitato (rappresentato dagli avvocati Federica Scafarelli e Luigi Campanale) contro la decisione del Consiglio di stato (del 18 luglio 2022) che, a sua volta, aveva ribaltato la pronuncia del Tar di Bari. E hanno condannato i ricorrenti alle spese di giudizio sostenute dalla NewO spa (rappresentata in giudizio dagli avvocati Michele Guzzo, Claudio Tuveri, Antonio De Feo e Domenico Tomassetti).

La vicenda

NewO spa ha chiesto alla Regione Puglia l’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al progetto per realizzare un impianto di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali a Bari. Aveva prodotto, a corredo, documentazione relativa al progetto che prevedeva un’installazione destinata all’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani, destinati a discarica, e del rifiuto pericoloso prodotto a seguito del trattamento di effluenti gassosi.

Il recupero si sarebbe ottenuto con un impianto di co-incenerimento diretto alla produzione di energia con la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica e di materiale vetroso, utilizzabile in sostituzione di materia vergine nel settore edilizio.

L’iter

Il 25 gennaio 2018 la Regione Puglia aveva emesso giudizio favorevole di compatibilità ambientale (con prescrizioni) per il progetto e aveva rilasciato l’AIA per la realizzazione dell’impianto e la conseguente produzione di materiale vetroso e di energia elettrica, nonché per la cattura e stoccaggio di anidride carbonica. Contro questa decisione il Comitato aveva fatto ricorso al Tar, vincendolo. Ma il Consiglio di Stato aveva ribaltato la decisione.

L’ultimo ricorso, perso

Scrive invece la Cassazione nell’ultima ordinanza, in risposta al ricorso che eccepiva un “eccesso di potere giurisdizionale” da parte del Consiglio di Stato. Per gli ermellini tale eccesso non c’è mai stato: “Non ricorre – spiegano – quando il giudice si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo”. E ancora: “Privo di significato è che la decisione impugnata si sia discostata da una precedente pronuncia resa sulla medesima questione, giacché tale evenienza è solo indicativa di un contrasto di giurisprudenza. Non conta nemmeno che la pronuncia giurisdizionale si ponga in conflitto col diritto unionale – aggiungono – giacché una tale evenienza può integrare un errore di diritto e non l’inosservanza dei limiti esterni”.

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