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mercoledì 16 Ottobre 2024
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Stretta sulla “malamovida” nel quartiere Umbertino a Bari: ecco l’ordinanza di Leccese

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato oggi l’ordinanza che mira a porre un freno alla malamovida nel quartiere Umbertino del capoluogo pugliese.

Il provvedimento, è spiegato in una nota del Comune, è frutto di un lungo percorso di ascolto e confronto con i residenti e i gestori degli esercizi commerciali della zona e rappresenta una risposta all’aumento del senso di insicurezza e al peggioramento della qualità della vita della popolazione, più volte segnalati dai residenti, che lamentano forti schiamazzi, fenomeni di ubriachezza molesta e mancato rispetto delle norme igieniche e di decoro negli spazi di pertinenza di bar e locali come pure negli spazi pubblici della zona.

Fenomeni che, spesso, sono stati accompagnati da episodi di violenza com’è stato documentato da numerosi articoli di stampa e filmati diffusi sui social, oltre che da diversi interventi della polizia locale.

La questione è stata inoltre esaminata dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza che si è riunito in Prefettura a Bari che, preso atto del fenomeno e delle sue ricadute sulla vivibilità urbana, ha chiesto al Comune di adottare misure idonee.

Contestualmente l’amministrazione comunale, grazie a una convenzione con Arpa Puglia, ha disposto un’attività di rilievo fono-acustica nell’area compresa tra il teatro Kursaal Santalucia e largo Adua. I risultati di questo monitoraggio hanno registrato i livelli di inquinamento acustico evidenziando come la media dei valori complessivi, in una intera settimana, confermi il dato critico del clima acustico nelle ore serali e notturne.

Dati che hanno, dunque, indotto il Comune di Bari ad adottare «un provvedimento sperimentale che vogliamo testare insieme alla città», spiega il sindaco Vito Leccese. «Crediamo infatti – aggiunge – che non esista sviluppo senza governo e che quello che negli anni ha reso attrattiva e viva Bari, se non regolamentato, rischia di diventare un elemento negativo in grado di vanificare tutti gli sforzi fatti per costruire un’immagine nuova della città, basata sulle sue bellezza ma anche su un’offerta di qualità per il tempo libero».

Bari, sottolinea Leccese, «rischia di diventare ostaggio di quella “malamovida” che vogliamo contrastare attraverso alcuni accorgimenti che possono disincentivare fenomeni ed episodi, che pure si sono già verificati, causati dall’eccesso di alcool e di sostanze stupefacenti». Il sindaco, però, chiarisce che «il nostro non vuol essere un provvedimento finalizzato a individuare un capro espiatorio nella cosiddetta “movida” ma una misura che contempera le diverse istanze in campo per migliorare la vivibilità dei luoghi in favore di tutti gli attori coinvolti: i residenti, con il loro diritto alla quiete e al riposo, le attività commerciali, che rappresentano un settore importante nell’economia cittadina, e i nostri giovani, che dovrebbero poter vivere la città senza incorrere in situazioni di pericolo, nel rispetto dell’ambiente circostante».

Pur nella consapevolezza che «un’ordinanza di questo tipo non rappresenti la soluzione di ogni criticità», Leccese ritiene «che per provare a raggiungere un equilibrio occorra intervenire con alcuni dispositivi di regolamentazione che contemperano diritti e tutele per tutti. Sarebbe un bel segnale se gli operatori economici di tutte le altre zone della città condividessero un’autoregolamentazione degli orari delle loro attività, proprio perché questa ordinanza ha come obiettivo quello di migliorare la vivibilità dei luoghi e se questo accade a beneficiarne sono le stesse attività», conclude il sindaco.

L’ordinanza avrà valore a partire dalla mezzanotte di domani, 17 ottobre, e in via sperimentale fino al 4 dicembre 2024, salvo proroghe. Riguarda tutte le attività commerciali, artigiani alimentari per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e truck-food, nell’area urbana del cosiddetto quartiere Umbertino: secondo corso Cavour, lungomare di Crollalanza (compreso il Molo San Nicola), via Goffredo di Crollalanza, corso Sonnino e via Cardassi, compresi gli esercizi commerciali che insistono sulle stesse vie perimetrali.

L’ordinanza prevede:

  1. divieto di vendita e somministrazione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche e analcoliche:
    a. dalle 23 alle 7 dalla domenica al mercoledì;
    b. dalle 24 alle 7 dal giovedì al sabato;
  2. divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande di qualunque tipo, alcoliche e analcoliche, nei dehors e su tavoli e sedie, che insistono su suolo pubblico, qualunque sia il titolo per l’occupazione:
    a. dalle 24 fino alle 7 delle giornate successive dalla domenica al mercoledì. Dopo le 24 e fino alla chiusura (v. successivo punto 3) la consumazione di cibi e bevande potrà avvenire esclusivamente all’interno dei locali che dalle 24 dovranno avere porte e finestre chiuse per evitare di contribuire all’immissione di rumore nella pubblica via;
    b. dall’1 alle 7 nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Dopo l’1 e fino alla chiusura (v. successivo punto 3) la consumazione di cibi e bevande potrà avvenire esclusivamente all’interno dei locali che dall’1 dovranno avere porte e finestre chiuse per evitare di contribuire all’immissione di rumore nella pubblica via;
  3. si dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, artigianali alimentari per asporto, pubblici esercizi alle 2 e fino alle 6 salvo che il locale sia dotato di certificato di insonorizzazione e valutazione previsionale di impatto acustico, così come disposto dall’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  4. divieto di nuove concessioni di suolo pubblico con dehors, tavoli, sedie e ombrelloni, anche mediante procedura semplificata, nel periodo di vigenza del presente atto in tutta l’area sopra delimitata.

Nel periodo di vigenza dell’ordinanza, spetterà ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli per il puntuale rispetto delle prescrizioni. Salvo che il fatto non costituisca reato:

  1. chiunque vende e/o somministra alcolici in violazione dei divieti della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 12mila euro, ai sensi del comma 2 dell’art 14 bis della legge 125/01;
  2. l’inosservanza degli altri obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro.

Inoltre, ai sensi dell’art. 10 del Tulps:

  • in caso di violazione di una delle previsioni dell’ordinanza è disposta la sospensione fino a 3 giorni dell’attività;
  • in caso di seconda violazione è disposta la sospensione fino a 20 giorni dell’attività;
  • alla terza contestazione per una violazione delle previsioni dell’ordinanza si procederà alla revoca del titolo autorizzatorio.
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