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Ok al riesame Aia per la centrale Enel. Respinto il ricorso degli ambientalisti

La centrale Enel Federico II di Brindisi dove si è svolta la premiazione regionale della XI edizione di 'Play Energy', concorso ludico-educativo che Enel dedica alle scuole di ogni ordine e grado nella sala conferenze della Centrale Federico II di Brindisi, 4 dicembre 2014. ANSA/CLAUDIO LONGO

Resta confermata la legittimità del decreto con il quale il Ministro dell’Ambiente, a metà 2017, approvò il riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio della centrale Enel, nel Comune di Brindisi. Lo ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Wwf-Associazione Italiana per il World wide fund for nature onlus e Client-Earth. Il riferimento è alla centrale “Federico II”, già denominata “Brindisi sud”, di proprietà di Enel Produzione, situata a circa dodici chilometri da Brindisi, in località Cerano, ritenuta il più grande impianto interamente alimentato a carbone d’Italia e quello che produce la maggior quantità di anidride carbonica.
Con uno dei motivi di ricorso, le associazioni denunciavano che, in occasione della nuova Aia, non sarebbero state svolte la procedura di valutazione d’impatto ambientale (Via) e la procedura di valutazione d’impatto sanitario (Vis).
Il Tar ha ritenuto che «la normativa di riferimento non impone che, in sede di rinnovo o riesame dell’Aia, debba procedersi a una rivalutazione dell’impatto ambientale di una installazione nella sua interezza. La centrale in parola è stata autorizzata e costruita nel 1982, e in ragione della disciplina all’epoca vigente, sono state operate le opportune valutazioni funzionali al rilascio delle prescritte autorizzazioni».
Allo stesso modo, secondo i giudici, anche la Via «non può che riferirsi a un vaglio ex ante dei nuovi progetti e non a una ricognizione ex post afferente ad impianti già in esercizio»; e la Vis «si pone quale precipuo strumento di prevenzione prospettica dei possibili impatti negativi che un’opera o un progetto (futuro) possano determinare, riguardo la salute».
In merito alla contestazione secondo la quale non sarebbero stati vagliati i profili sanitari, il Tar ha ritenuto che «gli impatti sulla salute sono stati valutati sia in occasione del riesame operato nel 2017, che nell’ambito del procedimento sfociato nell’autorizzazione del 2020». Inoltre, «con il provvedimento gravato, lungi dal potersi ritenere realizzata una omissione in ordine alle necessarie valutazioni circa l’impatto sulla salute prodotto dal rinnovato assetto autorizzatorio, emerge al contrario lo sviluppo di un iter procedimentale che, in maniera approfondita e coerente, ha esaminato le suddette implicazioni e, nell’ambito di un equilibrato bilanciamento tra gli interessi in gioco, ha operato nel senso di addivenire a un contenimento del carico inquinante dell’impianto in questione».

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