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Dal forfettario al tetto ai redditi: i limiti e chi favorisce la flat tax incrementale

La legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) continua quel percorso, avviato già dal 2015, indirizzato ad una progressivo alleggerimento della pressione fiscale sui redditi di lavoro (professionali e imprenditoriali), prevedendo l’estensione del campo di applicazione dell’attuale regime forfettario agevolato con imposta al 15% per le partite Iva (c.d. flat tax) e l’introduzione di un trattamento sostitutivo opzionale (sempre con aliquota “piatta” del 15%) per i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa applicabile agli incrementi reddituali registrati nel 2022 rispetto al triennio precedente (c.d. flat tax incrementale).

In particolare, per quanto concerne il regime forfettario, l’innovazione più rilevante riguarda la soglia di accesso al regime agevolato, precedentemente fissata entro 65 mila euro di fatturato, che viene elevata a 85mila euro. L’elevazione del limite di fatturato tendenzialmente va ad attenuare il c.d. “effetto soglia” e cioè la tendenza a sotto-dichiarare il fatturato ovvero a ridurre la produttività per non superare il previgente tetto di 65 mila euro e, quindi, perdere i benefici del regime agevolato; fenomeno evidenziato dal Mef nella “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva per l’anno 2022”, del 5.11.2022. Vero è, tuttavia, che questo regime continuerà a costituire un potenziale incentivo all’evasione fiscale per i contribuenti i cui ricavi e compensi si trovano proprio intorno alla nuova soglia di euro 85 mila euro, per i quali, oltretutto, la perdita dell’agevolazione comporta, con l’applicazione della tassazione progressiva con aliquote ordinarie, un maggior onere economico in termini di imposte.

Una ulteriore criticità del regime forfettario che il legislatore, ancora una volta, ha perso l’occasione di eliminare, riguarda la esclusione dall’applicazione dell’agevolazione, non applicabile a coloro che esercitano l’attività tramite società di persone o associazioni professionali (oltre persone giuridiche). Trattasi di una discriminazione che non trova fondamento su ragioni sostanziali, visto che i soggetti passivi dell’IRPEF sono i soci e gli associati e non le società di persone e le associazioni tra artisti e professionisti, e che produce un effetto distorsivo costituito dalla possibile disgregazione delle entità collettive soprattutto nel campo dell’attività professionale. Alternativa al predetto regime forfettario è la flat tax incrementale che, nell’intenzione del redattore della manovra di bilancio, costituisce “un meccanismo incentivante a favore di chi crea ricchezza” che dovrebbe stimolare la fatturazione, svolgendo così anche una funzione antievasiva.

Questa nuova forma di tassazione, valevole solo per i redditi prodotti nel periodo d’imposta 2023, diversamente dal regime forfettario, non è soggetta a soglie di fatturato ma presuppone che il contribuente persona fisica, esercente impresa, arte o professione, non benefici del regime forfettario e dichiari, nel 2023, un reddito superiore a quello denunciato nell’arco del triennio 2020/2022. Sulla differenza positiva di reddito (non superiore a 40 mila euro), decurtata del 5% del reddito più elevato del predetto triennio, è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%. Non essendoci alcuna norma che preveda il contrario, diversamente dal regime forfettario, l’applicazione della flat tax incrementale è ammessa anche nel caso in cui l’esercente attività d’impresa, arti o professioni partecipi, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlli direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni. La normativa di riferimento induce ad alcune incertezze che dovranno essere chiarite in sede di disciplina applicativa. In primo luogo, va chiarito se la tassazione sostitutiva sia applicabile anche al contribuente che ha iniziato l’attività nel 2021 e, conseguentemente, non ha il triennio precedente per effettuare il raffronto previsto dalla norma (2020/2022).

Non essendoci una norma specifica che disciplina il caso, si dovrebbe propendere per la non applicazione. In secondo luogo, è necessario chiarire se la non applicazione del regime forfettario, che costituisce per il contribuente la condizione per poter beneficiare della nuova misura, debba riguardare, non solo l’anno in cui è applicabile la flat tax incrementale (2023), ma anche il predetto triennio di riferimento. Vero è che se si dovesse limitare l’applicazione della predetta condizione al solo anno 2023, si potrebbe verificare un cumulo di agevolazioni che il legislatore sembrerebbe voler evitare.
avv. Massimo Ferrante

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