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Quando il marito deve essere mantenuto

Il Tribunale di Foggia in un procedimento di separazione giudiziale riconosceva, con sentenza n. 571/2020, in favore del marito, un assegno di separazione posta la disparità reddituale tra le parti.

Il marito godeva di un reddito di molto inferiore a quello della moglie, libero professionista, e svolgeva un lavoro di tipo stagionale.

Le parti si erano separate dopo un matrimonio durato pochissimi anni e la moglie aveva avuto anche un altro figlio dal nuovo compagno.

Ma nonostante la presenza di ulteriore prole che aggravava la situazione economico patrimoniale della genitrice, il Tribunale disponeva con sentenza il riconoscimento di un assegno di separazione nella misura di €400,00 in favore del marito, evidenziando che, sebbene il medesimo avesse capacità lavorativa, comunque la rilevante disparità reddituale tra le parti dovesse comportare il riconoscimento di un assegno di separazione.

Il Tribunale, peraltro, evidenziava che il marito avesse chiuso un’ attività commerciale e “si era dedicato di più alla famiglia ed all’accudimento della prole offrendo un contributo all’affermazione della moglie che ha potuto dedicarsi all’attività professionale liberata dalle incombenze domestiche e dalla cura del figlio piccolo e, quindi, più bisognoso di assistenza materiale”.

L’assegno veniva riconosciuto solo con la sentenza.

Nel corso del processo invero, sia in fase Presidenziale sia in sede decisionale delle numerose istanze di modifica presentate in corso di causa, la richiesta veniva rigettata.

In sede di appello l’assegno veniva ridotto significativamente ma rimaneva confermato il principio del suo riconoscimento in presenza di una disparità reddituale e ciononostante la nascita di nuova prole per l’obbligata, l’accertata capacità lavorativa del marito e la brevissima durata del matrimonio.

Con sentenza n. 832 del 2022 la Corte di Appello di Bari, invero, riduceva ad euro €280,00 l’assegno di mantenimento in favore del marito, ritenendo esagerato l’importo stabilito in primo grado.

Poi la stessa Corte interveniva sulla retroattività dell’assegno di separazione che veniva riconosciuto dal Tribunale di Foggia con effetto retroattivo dal deposito ricorso per separazione avvenuto anni addietro.

Questo aveva comportato una richiesta di circa €20.000,00 nei confronti della moglie per arretrati.

La Corte di Appello ha stabilito che non potesse essere considerato retroattivo l’assegno di separazione ma dovuto solo dal dì della sentenza posto che in tutto l’arco temporale del processo questo assegno non fosse mai stato riconosciuto e che la disparità reddituale dei coniugi era stata acclarata al momento del rinvio in decisione dell’intero processo.

La questione è oggi al vaglio del giudice del divorzio ove, se applicati gli attuali criteri, a parere dello scrivente un assegno divorzile difficilmente potrà trovare ingresso.

Cinzia Petitti è avvocato e direttore della rivista www.Diritto§Famiglia.it

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