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Non spetta l’aiuto? Paga l’impresa

In Puglia, vi è stata la corsa agli interventi di riqualificazione energetica liberati dal legislatore attraverso la legislazione premiale del superbonus (strumenti alternativi della detrazione diretta, la sua conversione ovvero cessione del credito o lo sconto in fattura). I dati parlano chiaro ovvero mettono in evidenza, v. studio condotto dal data analyst Davide Stasi, nn. 22.110 interventi di edilizia incentivata “coperti” dal superbonus. Ancora sulla “contabilità” in Puglia del supebonus, i condomini interessati sono stati 1844 (il 70% dei lavori è stato già ultimato) e rappresentano ex sé il 37% del totale investimenti ammessi. In relazione agli edifici unifamiliari si contano 16444 asseverazioni, ci sono poi 3822 unità immobiliari funzionalmente indipendenti, vale a dire quei fabbricati che dispongono di almeno tre impianti di proprietà esclusiva. Sulla spesa sostenuta nel 2021, dalla fonte Enea emerge che, in relazione agli interventi più richiesti, sono stati spesi 179,7 milioni per i cappotti termini, seguono con minori investimenti la sostituzione degli infissi ed il fotovoltaico.

La preferenza fra l’uso diretto della detrazione, come la cessione del credito e il contributo in forma di sconto, dipende da molte variabili. In primis la negoziabilità del credito. Limitatamente a questo profilo della monetizzazione dei crediti fiscali e della loro circolazione/verticalizzazione, gli abusi e le frodi non sono mancati. Il comandante della Gdf nelle sue relazioni periodiche, ha dichiarato che a giugno 2022 erano state accertate richieste di detrazioni d’imposta non spettanti pari a ben 5,6 miliari di euro, di cui 2 miliardi monetizzati. Si è rivelato problematico recuperare quelle detrazioni/crediti non spettanti, per cui inizialmente l’Agenzia delle Entrate (Ade) sembrava intenzionata ad agire sui cessionari che non avrebbero prestato la diligenza asseritamente richiesta in sede di acquisito dei crediti, pur essendo in buona fede. Poi nel corso dell’audizione del 10 febbraio 2022, il direttore dell’Ade, attenuando questo rigore iniziale con nuove aperture, affermava che, nell’ipotesi in cui il credito d’imposta originariamente ceduto venga disconosciuto, resta fermo il diritto del cessionario di potersene avvalere in sede di versamento di imposte. Dunque, il credito, recte: detrazione insistente, viene riassorbito ex sé solo sul beneficiario se non si prova la mala fede del cessionario, ovvero l’assenza della sua necessaria diligenza al momento dell’acquisto. Invero, il direttore dell’Ade, nella stessa audizione, ha rilevato che già molte Procure hanno disposto ai sensi dell’art. 321 cpp a carico dei cessionari che hanno acquisito nel cassetto fiscale la disponibilità di credito d’imposta asseritamente inesistenti, il sequestro preventivo di tali crediti, nonché di quelli ceduti a terzi, anche se di buona fede, sulla base dell’assunto che la disponibilità o il loro utilizzo in compensazione potrebbe aggravare o protrarne le conseguenze dannose di reati già commessi ovvero agevolare la commissione di altri. Ha precisato, inoltre, che in caso di sequestro di crediti inesistenti da parte dell’Autorità giudiziaria, in quanto cose pertinenti al reato, tali crediti diventano inutilizzabili dal terzo cessionario, anche in buona fede, al quale non resta che rivalersi sul cedente. Inspiegabilmente la stessa Ade sostiene che il dissequestro di crediti da parte dell’Autorità giudiziaria (ad esempio in relazione all’assenza di periculum in mora sul cessionario) non costituisce circostanza idonea a legittimare il loro utilizzo in compensazione. Per cui gli organi di controllo procederanno parimenti alla contestazione delle violazioni. Invero sulla sequestrabilità dei crediti da 110%, ritengo personalmente che il credito di imposta negoziato è attribuito ai cessionari e ai fornitori a titolo originario, ossia ha natura diversa dalla detrazione originaria formalmente spettante al beneficiario. Si vuole dire che, la conversione della detrazione originaria in credito d’imposta, costituisca una vicenda nuova ovvero estintiva-costitutiva e non derivativo-traslativa.

Fabio Ciani è avvocato Tributarista a Milano

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