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San Nicola, bandite lattine e bottiglie in vetro e plastica: prima ordinanza di Leccese

Divieto assoluto di somministrazione, vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro, in lattine e in bottiglie di plastica munite di tappo, sia all’esterno che all’interno dello stadio San Nicola e nel raggio di 500 metri dall’impianto sportivo, al fine di garantire la sicurezza durante lo svolgimento degli incontri calcistici della stagione 2024-2025 (tra cui le gare di Coppa Italia e degli altri incontri fuori calendario) e durante tutti gli eventi e le manifestazioni che si terranno fino al 31 luglio dell’anno prossimo nello stadio. È questo il contenuto della prima ordinanza emanata in qualità di sindaco da Vito Leccese nelle scorse ore. L’obiettivo dell’amministrazione è definire le norme comportamentali per l’accesso agli stadi di calcio, secondo le prescrizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che prevedono il divieto «di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente previo parere favorevole del Questore», oltre all’ulteriore divieto «di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica».

Il provvedimento

Nello specifico, il provvedimento emanato prevede che a decorrere da domenica 31 luglio 2024 fino al 31 luglio 2025, in occasione degli incontri calcistici previsti nel calendario 2024/2025 e in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri nonché degli eventi e manifestazioni in genere, che si terranno all’interno dello Stadio “San Nicola” con riferimento al medesimo arco temporale, di vietare, negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali, ubicati sia all’interno che all’esterno dell’impianto, nel raggio di 500 metri dall’anello perimetrale recintato dove sono collocati i tornelli di accesso alla struttura, a partire da 5 ore antecedenti l’inizio delle manifestazioni meglio indicate in precedenza nonché durante lo svolgimento delle stesse e fino a 2 ore dopo il termine, la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita l’evento sportivo, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo; la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compresa la struttura che ospita l’evento sportivo, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo; la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti; compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi. I trasgressori, saranno puniti con la sanzione prevista dall’articolo 650 del Codice Penale.

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