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Foggia, legittimo lo scioglimento del Comune nel 2021: il Tar boccia il ricorso di Landella

È pienamente legittimo lo scioglimento del Comune di Foggia disposto con Dpr del 6 agosto del 2021. È quanto ha stabilito il Tar del Lazio respingendo il ricorso proposto dall’ex sindaco Franco Landella.

Nel decreto di scioglimento, affermano i giudici amministrativi, era «stata correttamente evidenziata la presenza di contatti ripetuti e collegati alle scelte gestorie dell’amministrazione comunale degli organi di vertice politico-amministrativo con soggetti appartenenti alla criminalità locale, e la completa inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune».

Per il Tar «i numerosi elementi riportati nelle relazioni a sostegno dell’esistenza di un condizionamento dell’apparato amministrativo del Comune da parte di soggetti collegati alla criminalità locale, la cui sussistenza non è stata efficacemente contestata con le doglianze proposte, evidenziano un quadro probatorio ampiamente idoneo a supportare le determinazioni impugnate» che portarono allo scioglimento.

Nel caso specifico, scrive il Tar in sentenza, «la relazione prefettizia, poi recepita dal provvedimento di scioglimento, ha riportato una serie di vicende significative in ordine all’esistenza di consolidati rapporti di cointeressenza tra gli amministratori del Comune e soggetti collegati alla locale criminalità organizzata»; e «le contestazioni contenute nel ricorso si palesano inidonee a confutare le valutazioni operate dall’Amministrazione».

Alla fine, secondo i giudici «risulta esaustivamente argomentata, e ampiamente supportata dagli elementi emersi nel corso del procedimento, la valutazione della permeabilità dell’attività dell’ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata specificamente individuata, senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale valutazione. Tutti questi elementi, considerati nel loro insieme e inseriti nello sfondo di riferimento, devono ritenersi pienamente integranti i presupposti di concretezza, univocità e rilevanza» richiesti dalla normativa ai fini dello scioglimento di un Consiglio comunale «allo scopo di evitare anche solo il rischio di infiltrazione da parte della malavita organizzata già presente sul territorio».

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