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Studentessa foggiana morta nel sisma dell’Aquila, i giudici: via dalla sentenza il “concorso di colpa”

Il Tribunale dell’Aquila ha riconosciuto il risarcimento dei danni nei confronti della famiglia di Luciana Capuano, la 21enne di San Giovanni Rotondo morta nel crollo della Casa dello Studente il giorno del terremoto del 6 aprile 2009, eliminando dalla sentenza il “concorso di colpa” della vittima. Il provvedimento del giudice Baldovino De Sensi, ribalta di fatto la precedente sentenza emessa dalla giudice Monica Croci, due mesi fa.

Quello di De Sensi è il primo pronunciamento dopo il contestato verdetto che ha previsto la corresponsabilità della vittima e che ha causato così la riduzione del risarcimento. La nuova sentenza riguarda il processo civile e non quello penale, che ha esaurito i tre gradi di giudizio. Il tribunale ha condannato la Regione Abruzzo, in quanto proprietaria dello stabile, l’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) che gestiva la Casa dello Studente ed i tecnici che a vario titolo si sono occupati dei lavori di ristrutturazione. Nello specifico, gli ingegneri Bernardino Pace, Pietro Centofanti e Tancredi Rossicone, come si legge nella sentenza, sono «responsabili della ristrutturazione effettuata alla fine degli anni Novanta». Pietro Sebastiani invece, era stato presidente dalla commissione di collaudo dei lavori di restauro e risanamento conservativo, e «ha presieduto le operazioni di collaudo senza verificare opportunamente se le prescrizioni previste dai titoli autorizzativi fossero state ottemperate». I quattro tecnici erano già stati condannati con gli stessi rilievi in sede penale dal Tribunale dell’Aquila, poi in Appello e in Cassazione nel 2016. La sentenza firmata da De Sensi cita la norma secondo cui «il proprietario di un edificio risponde dei danni causati a terzi dalla rovina dello stesso», poiché «colui che dispone del potere, materiale e giuridico, di controllo e di intervento sull’immobile, è tenuto a rispondere dei danni che esso cagiona». Inoltre «il potere di godimento attribuito all’Adsu con disposizione di legge, peraltro con obbligo esplicito di manutenzione ordinaria e straordinaria, impone di estendere a tale ente la predetta responsabilità».

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