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Xylella, escluso dai contributi per il reimpianto degli ulivi: il Tar modifica la graduatoria

Era finito nella posizione numero 5574 della graduatoria dell’avviso che riguardava le misure attuative del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”, venendo così escluso dal contributo per il reimpianto degli ulivi in una zona colpita dal batterio killer conosciuto come Xylella fastidiosa.

Con il provvedimento del Tar Bari l’agricoltore salentino si è ritrovato alla posizione numero 324, utile per godere del beneficio in questione, grazie ai dieci punti attribuiti per il possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale (Iap).

La graduatoria definita dagli uffici regionali era stata contestata da un cittadino gallipolino che aveva presentato ricorso per mano dell’avvocato Adriano Tolomeo, riuscendo ad ottenere dal TAR l’annullamento degli atti impugnati perché ritenuti illegittimi nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, alla quale risulterebbe essere iscritto con riserva dal 18 dicembre del 2018, ricevendo dopo un mese la certificazione regionale di riconoscimento della qualifica. Alla pubblicazione della graduatoria l’uomo si è accordo dei 10 punti mancanti e ha presentato ricorso gerarchico alla Regione.

Nell’ottobre del 2021 l’atto è stato rigettato dal direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia che ha giudicato il ricorrente in possesso di “un attestato condizionato di imprenditore agricolo professionale e non già un attestato definitivo comprovante il possesso dei requisiti”, confermando il “punteggio pari a zero al Principio 4 dei criteri di selezione, assegnato”, restando con 80,51 punti alla posizione numero 5.574 della graduatoria. Nel dicembre del 2021 è stato quindi depositato il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, accolto pochi mesi dopo e sollecitando un’integrazione del contraddittorio.

Nei giorni scorsi i giudici hanno dato ragione all’imprenditore: “Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti […] abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti”. Insomma, chi ha chiesto un riconoscimento, avendone i titoli, ed è in attesa di vedersi riconosciuta la qualifica IAP, non deve essere penalizzato poiché, svolgendo professionalmente la sua attività, ancora non ne ha la certificazione a causa del ritardo provocato dalla Pubblica amministrazione. Infine, non va dimenticato che l’imprenditore ha ricevuto la certificazione quando ancora la graduatoria non era definitiva e il suo ricorso interno non era stato ancora deciso.

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