Home Diritto & Economia Blanco palpeggiato da una fan durante il concerto: è violenza sessuale?

Blanco palpeggiato da una fan durante il concerto: è violenza sessuale?

Negli scorsi giorni ha suscitato scalpore la notizia di Blanco (per chi non lo sapesse, è un giovane e talentuoso cantante in vetta alle classifiche musicali italiane) che, durante il concerto di Radio Italia Live tenutosi in Piazza Duomo a Milano, è stato palpeggiato da una fan. L’episodio è stato reso noto da una spettatrice. La ragazza ha ripreso l’accaduto e l’ha postato su TikTok.

La reazione dei social non è stata unanime nel condannare il gesto, molto probabilmente repentino e non consensuale. Quasi tutti, in primis i giornalisti, parlano di molestia. Mevia scrive: “bastava facesse un passo indietro”, Caia risponde “beh, gli avrà fatto comodo così, altro che violenza sessuale” (nomi di fantasia).

Ma veniamo all’analisi del profilo giuridico della vicenda.

Sgomberato il campo dall’inconferente reato di “molestia” (se mai si volesse fare riferimento a quello di cui all’art. 660 c.p.), il delitto di riferimento è quello previsto e punito dall’art. 609-bis del codice penale: violenza sessuale.

Il reato prevede la reclusione da sei a dodici anni per chiunque che, con violenza o minaccia, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

C’è un motivo per cui la maggior parte delle persone fatica ad inquadrare l’episodio in esame nell’ambito della violenza sessuale. La matrice è storica e culturale, e si intreccia con l’iter legislativo che ha portato all’attuale formulazione del delitto di violenza sessuale.

Fino al 1996, il nostro codice penale prevedeva i reati di violenza carnale (art. 519 c.p.) e gli atti di libidine violenta (art. 521 c.p.), inquadrati nei “delitti contro la libertà sessuale”. La classificazione di questi reati ci fa capire l’enorme balzo in avanti fatto dal nostro legislatore.

Oggi la violenza sessuale (art. 609-bis) è inserita nell’ambito dei delitti contro la persona. La differenza rispetto alla normativa ante-1996 non ha rilevanza esclusivamente sul piano sistematico. Oggi il bene protetto dalla norma è la “sfera sessuale della persona offesa”. Ecco perché non è necessario che avvenga una “penetrazione” ovvero una “congiunzione carnale” affinché si parli di violenza sessuale.

Può integrare il reato di violenza sessuale qualsiasi contatto tra l’autore della condotta e una zona erogena della persona offesa. Addirittura può esserci violenza sessuale anche per via telematica.

Così, il gesto di una “fan” che, durante un concerto, tocca i genitali del proprio cantante preferito, in modo repentino e senza accertarsi del suo consenso, può perfettamente integrare la condotta punita dall’art. 609-bis.

“Ma dai, per una mano sul pacco sei anni di carcere?!”

Il legislatore ha pensato anche a questo. L’ultimo comma dell’art. 609-bis, infatti, prevede i casi di minore gravità, con una diminuzione di pena non eccedente i due terzi (la cornice 6 – 12 anni diventa 2 – 4 anni).

Attenzione, però, a non minimizzare troppo la cosa. Neanche il legislatore ha voluto farlo. Non a caso impiega la locuzione “minore gravità”, invece di “lieve entità” o “particolare tenuità” (termini più frequenti nel codice), intendendo che una condotta di violenza sessuale vada sempre ritenuta grave.

Capisco che il fanatismo possa sfociare nell’irragionevolezza, ma davvero rischiereste due anni di reclusione per una mano sul pacco del vostro cantante preferito?

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