Home Diritto & Economia Regioni determinanti nella scelta dei siti per gli impianti di energia rinnovabile

Regioni determinanti nella scelta dei siti per gli impianti di energia rinnovabile

La produzione di energia rinnovabile è ormai tema centrale e strategico nella transizione ecologica. È considerata indispensabile per il rispetto degli impegni assunti dagli stati a livello internazionale, da ultimo con l’Accordo di Parigi del 2015, di progressiva riduzione delle emissioni di gas serra e, in particolare, per il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di mantenere l’aumento massimo della temperatura media mondiale al di sotto di 1,5° C. Anche sul piano europeo, da ultimo nel c.d. Green deal, tra le misure da adottare per il contrasto al cambiamento climatico si prevede che in tutti gli stati membri venga prodotta entro il 2030 una quota di energia da fonti rinnovabili pari ad almeno il 32% sul consumo finale lordo. Più di recente, le vicende belliche in Ucraina hanno concorso ad accelerare le politiche, per vero già in atto in molti Stati membri dell’Unione Europea, di promozione dell’energia pulita, che, in una dimensione più ampia, assume un ruolo chiave al fine di ridurre la dipendenza degli Stati dalle linee di approvvigionamento estero di combustibili fossili (gas, petrolio etc).

In questo contesto, il regime giuridico degli impianti di produzione di energia rinnovabile è stato interessato da plurimi interventi legislativi che, per diversi profili, coinvolgono, oltre a ogni operatore pratico del settore (pubbliche amministrazioni, imprese, cittadini etc.), più in generale, il giurista. In particolare, importanti novità normative hanno riguardato la localizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, con una disciplina che integra il sistema, già previsto dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui le Regioni potevano individuare, in negativo, le aree “non idonee” all’installazione degli impianti.

Può essere, dunque, utile sintetizzare le disposizioni più rilevanti intervenute sul tema. Secondo l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, le regioni individuano, per l’appunto non più in negativo ma in positivo, le aree “idonee” a ospitare gli impianti di produzione di energia rinnovabile. L’individuazione deve avvenire seguendo principi e criteri omogenei, stabiliti da uno o più decreti ministeriali, tenendo conto “delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici” e “privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili”.

Il comma 7 dell’art. 20 chiarisce poi che “le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”.

Ciò amplia le possibilità di insediamento degli impianti Fer sul territorio.

L’utilizzo per l’installazione di un impianto di energia rinnovabile di un’area classificata come “idonea” offre un duplice vantaggio.

Da una parte, nella definizione dei meccanismi di incentivazione tariffaria previsti in favore della produzione dell’energia rinnovabile, “è stabilito un accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica” (art. 5, d.lgs. n. 199 del 2021). Dall’altra parte, nelle procedure autorizzative degli impianti installati sulle aree idonee, ivi inclusi i procedimenti per l’adozione della valutazione di impatto ambientale, è previsto che l’autorità competente in materia paesaggistica si esprima con parere obbligatorio non vincolante.

Decorso inutilmente il termine per esprimere il parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione (art. 22, comma 1, d.lgs. n. 199 del 2021). Nelle more dell’individuazione delle superfici idonee sono comunque considerate aree idonee per legge i siti e le aree elencati nel comma 8 dell’art. 20, tra cui rientrano, benché limitatamente agli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e agli impianti di produzione di biometano, le aree agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non piu’ di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c-ter).

A tal riguardo, è stato da più parti evidenziato un possibile pregiudizio per i valori ambientali e paesaggistici espressi dall’area agricola.artart. In definitiva, l’obiettivo della disciplina è di offrire all’operatore economico una maggiore certezza in ordine all’individuazione dei territori nei quali è possibile insediare un impianto di produzione di energia rinnovabile, garantendogli altresì incentivi e un modello di procedimento autorizzatorio quanto più possibile semplificato. Ciò consente di salutare favorevolmente le novità normative delineate, al netto delle verifiche sull’effettiva efficacia della disciplina in sede applicativa.

Augusto Di Cagno è docente di Diritto amministrativo e dell’Ambiente, Uniba

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